А. LEGISLAZIONE ED ESIGENZE
L'Italia è uno stato che rispetta la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata il 11 dicembre 1995, ratificata il 18 gennaio 2000 ed entrata in vigore per l'Italia il 01 maggio 2000.
La Autorità centrale per l'Italia prevista dall'art. 6 della Convenzione è la Commissione per le Adozioni Internazionali - CAI.
L'adozione internazionale per l'Italia è effettuabile solo se i residenti utilizzano l'assistenza di organizzazioni italiane di mediazione. Queste ultime devono essere esclusivamente delle persone giuridiche senza scopo di lucro e con attività dedicata all'interesse pubblico che possiedono l'autorizzazione per mediazione rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. La loro autorizzazione è senza termine e rimane valida fino a quando non vengono meno i requisiti richiesti dalla legge.
La autorizzazione si rilascia ed è valida per un numero limitato di paesi, indicati dall'organizzazione e non ci sono limitazioni nel numero. E' possibile cambiare i paesi a scelta dell'organizzazione di mediazione. La autorizzazione si rilascia nel rispetto di alcune condizioni che provano la competenza dell'organizzazione, la professionalità delle persone che ci lavorano, la presenza di un ufficio idoneo ed altre condizioni che garantiscono i diritti e gli interessi dei bambini in rischio. Il non adempimento di una delle esigenze sopraindicate rappresenta una ragione per revocare l'autorizzazione delle organizzazioni accreditate.
Per poter adottare, i genitori adottivi devono essere maggiorenni. Per l'ordinamento giuridico italiano questo significa aver compiuto i 18 anni – maggiore età. Possono adottare solo coppie coniugate, con matrimonio – civile o religioso, ma solo a condizione che dalla data dell'atto di matrimonio siano decorsi almeno 3 anni. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale. Un singolo adottante può adottare solo in casi straordinari indicati nella legge italiana:
a) un bambino dichiarato in stato di adottabilità può essere adottato da una sola persona se unita da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Tra l'adottante e l'adottato deve esserci una differenza di età di 18 anni (minimo) e 45 anni (massimo). In caso di sposi con diversa età la regola sopraindicata va applicata riguardo al più giovane.
Nonostante il fatto che non ci sia un'esigenza di legge per la differenza nell'età tra i bambini in una famiglia – biologici e/o adottivi, si reputa essere consigliabile che l'ultimo bambino adottivo sia di età inferiore rispetto al più piccolo della famiglia.
La legge italiana non prevede limitazioni di età, sesso e stato di salute dei bambini che vengono adottati all'estero (salvo diverse indicazioni presenti nel Decreto di Idoneità).
Secondo la legislazione nazionale italiana, per poter essere adottato, un bambino che ha compiuto 12 anni deve essere ascoltato davanti al Tribunale (oppure PUO' essere ascoltato anche il minore di età inferiore ai 12 anni in relazione alla sua capacità di discernimento). Dai bambini che hanno compiuto 14 anni si richiede il loro assenso per essere adottati. L'assenso può essere ritirato dal bambino prima dell'entrata in vigore della decisione giudiziaria di adozione.
I coniugi che vogliono adottare un bambino straniero devono presentare una domanda di disponibilità all'accoglienza al Tribunale per i Minorenni competente per territorio in base alla residenza dei coniugi. Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la domanda di disponibilità da parte di una coppia, chiede ai Servizi Sociali Territoriali di effettuare una serie di incontri finalizzati all'accertamento delle capacità di mantenere, educare ed istruire un figlio. Il Servizio Sociale effettua alcuni incontri preliminari con la famiglia, redige una relazione psicosociale e l'invia al Tribunale per i minorenni competente. Il Tribunale, in base alla relazione psicosociale e ad un colloquio di verifica da parte di un magistrato, decide se rilasciare il Decreto di Idoneità.
I coniugi in possesso del Decreto di Idoneità, entro un anno dalla data di notifica del decreto, devono conferire incarico ad uno degli enti autorizzati inseriti nell'Albo degli Enti autorizzati tenuto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Conferito incarico entro tale termine il Decreto di Idoneità non scade.
Dopo aver conferito l'incarico all'Ente autorizzato, la coppia deve seguire un percorso di in-formazione presso l'Ente autorizzato, richiesto anche dalla legge italiana. Si preparano i documenti e tramite l'Ente autorizzato di mediazione sono inviati in Bulgaria alla Fondazione referente dell'Ente italiano.
La sentenza di adozione entrata in vigore nello stato bulgaro è riconosciuta in Italia se rispettosa della legge italiana e della Convenzione de L'Aja del 1993 mediante un decreto dichiarativo di efficacia della sentenza straniera emesso dal Tribunale per i Minorenni che ha emesso il Decreto di Idoneità. La sentenza di adozione per l'ordinamento giuridico italiano ha carattere "legittimante", ciò comporta che con la sentenza di adozione vengono meno i legami familiari tra il minore adottato con i parenti biologici e se ne creano altri con i familiari della famiglia adottiva.
Dopo l'ingresso in Italia del minore adottato il Tribunale per i Minorenni emette un decreto dichiarativo di efficacia della sentenza straniera. La decisione del Tribunale ha carattere dichiarativo e non costitutivo e per l'effetto acquista la cittadinanza a far data dalla data di entrata in vigore della sentenza straniera. La decisione del Tribunale italiano per i minorenni è fondamentale perché determina lo stato civile del bambino – permette l'iscrizione anagrafica nel registro del comune di residenza degli adottanti. Cosi si formalizza l'appartenenza alla nuova famiglia.
La sentenza di adozione emessa in Bulgaria non può essere annullata in Italia. Nel caso di eventuale abbandono in Italia del minore adottato, lo stesso continua ad essere cittadino italiano con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il minore adottato e successivamente abbandonato è equiparato in tutto al minore italiano abbandonato lo Stato italiano adotterà tutte le misure previste per i bambini cittadini italiani senza genitori.
B. IL NOSTRO PARTNER IN ITALIA
Dal mese di maggio 2012 il partner di „ANIDO" sul territorio dell'Italia è l'organizzazione:
ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI "BRUTIA ONLUS"
Italia, 87100 Cosenza, Viale Giacomo Mancini n°24;
Tel. 0984/793.353
Fax 0984/1632079
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PRESIDENTE: dottore MARIO VETERE
This section contains information on the referrals (proposals) made by the IAC. This is the body within the Bulgarian Ministry of Justice, which makes the referrals.
Nella primavera del 2012 abbiamo ricevuto la notizia piu' bella della nostra vita. Stavamo per diventare genitori di una piccola bimba dalla Bulgaria. Lei ha avuto un inizio difficile della vita ed e' stata alloggiata in una Casa di accoglienza per minori a Sofia. Li' lei aspettava i suoi mamma e papa', che l'avrebbero portata a casa. Abbiamo ricevuto una sua foto nella quale abbiamo visto una piccola bimba con capelli ricci castani e grandi occhi marroni. Era stupenda, la piu' bella! E' saltato fuori piu' tardi che tutti e due abbiamo provato la stessa emozione contemporaneamente. Era lei, la nostra figlia e non poteva essere nessun'altra.
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