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Danimarca

А. SPECIFICHE E REQUISITI LEGALI

Danimarca e’ aderente alla Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia dell’adozione internazionale, ratificandola il 01 luglio 1997. La medesima entra in vigore il 01 dicembre 1997.

Autorita’ Centrale di Danimarca ai sensi dell’art. 6 della Convenzione dell’Aja e’ il Dipartimento degli Affari di Famiglia presso il Ministero della Giustizia. Esso e’ responsabile della preparazione dei requisiti verso gli aspiranti adottanti. Rientra nel suo potere rilasciare la licenza alle agenzie di mediazione nell’adozione internazionale, nonche’ controllare la loro attivita’. Il Dipartimento e’ responsabile pure dello svolgimento dei corsi di preparazione per i candidati all’adozione.

Oltre all’Autorita’ Centrale, ci sono in Danimarca ancora alcuni Organi di una determinata competenza nella procedura di adozione:

А. Consiglio Nazionale Danese delle Adozioni – questa e’ l’Autorita’, alla quale vengono inoltrati i ricorsi e che controlla l’attivita’ del Consiglio Unito, nonche’ prepara le proposte delle adozioni nazionali e cosi’ via.  

B. Consiglio Unito (Joint Consils) – ogni Regione (la Danimarca e’ divisa in 5 Regioni) ha il suo Consiglio Unito. Esso rappresenta infatti il Tribunale di prima istanza, che determina l’idoneita’ di un aspirante adottante. Questi Consigli effettuano l’indagine sui candidati, le interviste, ecc. Ogni Consiglio e’ composto da tre membri – un impiegato sociale, un avvocato e un medico. I Consigli Uniti possono ritirare il permesso di adozione al candidato, se il medesimo abbia smesso di corrispondere alle condizioni richieste.

C. Consiglio delle Adozioni – si occupa dei ricorsi e delle raccomandazioni presso le rispettive Istituzioni Pubbliche.

D. Il Ministro degli Affari della Famiglia e dei Consumatori – e’ responsabile della determinazione delle regole per l’emissione del permesso di adozione ai candidati, della procedura di adozione, ecc.

Ci sono in Danimarca tre organizzazioni private non lucrative. Secondo la legge danese sull’adozione e’ consigliabile che gli aspiranti adottanti utilizzino i servizi di queste agenzie, ma in determinati casi (adozione di un minore, con cui il candidato ha uno stretto legame o altri motivi particolari), possa essere consentita l’adozione, effettuata senza la mediazione delle suddette agenzie.

Secondo la legislazione danese possono adottare solo cittadini danesi oppure persone con residenza permanente in Danimarca. Al momento della presentazione della domanda per l’adozione internazionale, l’aspirante adottante non deve aver compiuto 40 anni, ma deve aver compiuto al minimo 25 anni, in via di eccezione puo’ essere ammessa l’adozione da una persona di 18 anni, se sono presenti delle circostanze importanti. Ha il diritto di adottare sia un singolo adottante, che una famiglia, a condizione che il matrimonio sia contratto almeno 2 anni e mezzo prima del deposito della domanda di adozione. Nel caso l’adozione sia effettuata da coniugi, loro devono presentare insieme la domanda di adozione presso l’amministrazione statale locale. La differenza di eta’ tra adottante e adottato non deve superare i 40 anni.

La Segreteria del Consiglio Unito secondo la residenza del candidato compie un’indagine dettagliata sul candidato, dopodicche’ presenta il suo parere al Consiglio Unito, che, in base all’indagine, prende la decisione definitiva di proclamare o no l’idoneita’ del candidato ad adottare un minore. Il processo stesso dell’indagine e’ diviso in tre fasi: 1. Viene determinato se il candidato corrisponde ai reqisiti di idoneita’. 2. Corso di formazione bisettimanale per candidati adottanti, obbligatorio per tutti, che adottano per la prima volta un minore al di fuori di Danimarca. 3. Incontri del candidato con l’amministrazione statale regionale al fine di stabilire se il candidato sia dotato delle qualita’ necessarie per un adottante, dopodicche’ viene preparata la relazione sociale, in base a cui il Consiglio Unito esprime il suo parere definitivo.

Dopo l’approvazione del candidato per l’adozione di un bambino straniero, viene preparata una relazione psico – sociale, che viene inoltrata all’agenzia di mediazione. Dopo la proposta di abbinamento con un bambino concreto, l’agenzia e’ quella, che studia la documentazione medica del minore e valuta se la medesima sia conforme alle caratteristiche, indicate nel permesso di adozione del candidato. Se il profilo del minore coincide con quello del permesso, l’agenzia richiede al candidato adottante di dare il suo consenso o il suo rifiuto all’adozione. Se il profilo del minore non corrisponde a quello del permesso, l’agenzia puo’ consigliare il candidato a chiedere l’ampliamento dei parametri. Il Consiglio Unito decide se ampliare questi parametri e richiede all’amministrazione statale regionale di svolgere l’indagine necessaria al fine di stabilire l’idoneita’ del candidato all’adozione di un minore con le nuove caratteristiche. Se l’agenzia dubita che le caratteristiche del bambino proposto non corrispondano a quelle del permesso, la medesima avvisa il Consiglio Unito ed esso decide se sia cosi’ o no. Se il profilo del minore coincide con le carattersitiche, approvate nel permesso e il candidato accetta di continuare l’adozione, l’agenzia rilascia il certificato ai sensi dell’art. 17c della Convenzione dell’Aja.

Tutto questo significa, che il candidato all’adozione internazionale deve essersi registrato all’agenzia di mediazione prima dell’inizio della terza fase.

L’adozione, effettuata all’estero, viene completamente riconosciuta e in conformita’ alla sentenza giudiziaria bulgara, il minore (se non ha compiuto 12 anni) acquista la cittadinanza danese dal momento, in cui entra in vigore la sentenza giudiziaria del Tribunale straniero dell’ammissione dell’adozione. Se il minore ha compiuto 12 anni alla data della sua adozione, acquista il diritto di residenza permanente in Danimarca, fin quando non presentera’ personalmente la domanda di acquisto della cittadinanza danese. Una volta avvenuta l’adozione, vengono interrotti i rapporti con la famiglia biologica invece con la nuova famiglia vengono istituiti dei legami e diritti relativi alla parentela di sangue. La legge danese riconosce solo l’adozione piena di minori, non ammette la possibilita’ di un’ulteriore adozione, ammette pero’ la revoca dell’adozione.

 

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Intercountry Adoption Council sessions

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Professionalismo ed umanita' - A. M. e C. V., Barcelona, Spagna

Quando siamo arrivati in Bulgaria nel 2004 per adottare la nostra figlia, questo era per noi un paese completamente sconosciuto con la sua lingua ed abitudini, ma soprattutto sapendo l'importanza e l'emozione dell'adozione collegata con tanta documentazione e tante paure.

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